Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001
Attestato asseverazione EBITEN
Attestato asseverazione EBITEN
Novità fiscali 2024 in materia di lavoro – Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E/2024


Facciamo seguito alla nostra Circolare del 17 gennaio 2024, con la quale abbiamo riportato le principali novità in materia di lavoro previste dalla Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023), per comunicarvi che l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 5/E/2024, ha fornito le istruzioni operative relative alle novità riguardanti il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistiche, ricettive e termali.
La circolare ha inoltre fornito precisazioni in ordine alla determinazione del compenso in natura derivante da prestiti in seguito alle modifiche introdotte dal c.d. “Decreto Anticipi”.
Ricordiamo che:
- L’art. 1 c. 16-17 della L. di Bilancio 2024 prevede, per il solo anno 2024 ed in deroga alla normativa di riferimento prevista dal TUIR (art. 51, c. 3 del D.P.R. n. 917/1986), l’innalzamento del la soglia di non imponibilità dei c.d. Fringe Benefits – fissata generalmente dall’art. 51 in parola in € 258,23 –ad € 1.000,00 per la totalità dei lavoratori dipendenti nonché ad € 2.000,00 per i lavoratori con figli a carico;
- L’art. 1 c. 21-25 della L. di Bilancio 2024 prevede il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale – che non concorre alla formazione del reddito e pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi – ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 30 giugno 2024;
- L’art. 3 c. 3bis del decreto Anticipi, novellando l’art. 51 c. 4 lett. B del Tuir, ha previsto che il tasso ufficiale da assumere come fisso parametro di riferimento è quello vigente alla data di concessione del prestito (e non più quello vigente al termine di ciascun anno).
a) Misure fiscali per il welfare aziendale (Fringe Benefit)
L’agenzia delle Entrate, dopo aver ribadito le nuove soglie di esenzione previste per il periodo d’imposta 2024 (€ 1.000,00 per la generalità dei dipendenti ed 2.000,00 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico) fornisce specifiche in ordine all’ulteriore novità per il 2024 consistente nella possibilità di ricomprendere tra i fringe benefit anche “i pagamenti e/o i rimborsi delle bollette di gas, corrente e acqua, nonché i pagamenti e/o rimborsi delle spese per l’affitto della prima casa ovvero gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa”.
L’amministrazione finanziaria precisa che per “prima casa” deve intendersi l’“abitazione principale” che dà diritto alle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 TUIR (detrazioni per interessi passivi per mutui e per canoni di locazione). Deve trattarsi di immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nel quale il dipendente o i suoi familiari ex art. 12 TUIR dimorino abitualmente, a condizione che sostengano effettivamente le relative spese. Pertanto, anche se la parte contrattuale è il coniuge o altro familiare (di cui all’art. 12 del TUIR), sono rimborsabili le spese per il contratto di affitto o gli interessi sul mutuo, a condizione che l’immobile locato o su cui grava il mutuo costituisca l’abitazione principale.
Resta fermo che il lavoratore che ha fruito del fringe relativo all’immobile non potrà beneficiare – in sede di dichiarazione dei redditi – delle agevolazioni previste per le medesime spese (es. detrazioni per abitazione principale degli interessi passivi dei mutui o dei canoni di locazione).
Da ultimo l’agenzia precisa che ai fini documentali, il datore deve acquisire e conservare la documentazione di spesa per eventuali controlli. In alternativa, lo stesso può acquisire un’autodichiarazione atto di notorietà del lavoratore che attesti l’esistenza dei presupposti peer avere diritto al rimborso esente. Inoltre, deve acquisire la dichiarazione del lavoratore che le stesse spese non siano già state in tutto o in parte rimborsate da altri datori.
A tal fine, abbiamo predisposto un fac-simile di dichiarazione atto di notorietà da consegnare ai vostri dipendenti (vedasi l’Allegato 1, scaricabile qui).
b) Trattamento integrativo speciale (settore turistico, recettivo e termale)
La legge di Bilancio conferma, anche per il primo semestre 2024, la misura volta a riconoscere il trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e lo straordinario festivo per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del comparto turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali i cui meccanismi di calcolo ricalcano quelli già previsti con riferimento alla misura estiva del 2023 (art. 39 bis del Decreto Legge n. 48/2023).
L’agevolazione è pertanto riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.
Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro riconosce lo stesso ai lavoratori che ne abbiamo espressamente richiesto l’applicazione, una volta resa la dichiarazione sostitutiva atto di notorietà che attesti il possesso dei requisiti soggettivi di applicazione.
A tal fine, vi alleghiamo alla presente una bozza di autodichiarazione del lavoratore (Allegato 2, scaricabile qui).
Il sostituto d’imposta eroga il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di trattamento integrativo riferite a mesi precedenti non ancora erogate.
Resta fermo che l’erogazione del trattamento può avvenire anche successivamente al 30 giugno 2024, ma comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Il sostituto può recuperare gli importi erogati tramite compensazione orizzontale, mediante l’utilizzo dei servizi telematici (codice tributo 1702).
c) Prestiti ai dipendenti
Da ultimo, la circolare affronta le novità relative alle modalità di determinazione del fringe benefit introdotte dall’art. 3 c. 3-bis del Decreto anticipi in relazione ai prestiti concessi ai lavoratori o ai familiari da parte del datore di lavoro.
In particolar modo, l’art. 51 c. 4 lett. B del Tuir, così come redatto nella nuova formulazione, prevede che ai fini della valorizzazione del fringe benefit relativo ai prestiti erogati ai dipendenti, dal periodo d’imposta 2023, il tasso ufficiale da assumere come parametro di riferimento per il confronto con il tasso applicato dall’azienda, è:
- per i prestiti a tasso variabile, il TUR vigente alla data di scadenza di ciascuna rata;
- per i prestiti a tasso fisso, il TUR vigente alla data di concessione del prestito.
Pertanto, l’importo che concorre alla formazione del reddito imponibile si determina effettuando la differenza tra gli interessi calcolati al suddetto tasso ufficiale di riferimento e gli interessi calcolati al tasso effettivamente praticato sui prestiti e riducendo l’ammontare risultante della metà.
Un ulteriore chiarimento riguarda l’ipotesi di rinegoziazione o surroga del contratto di mutuo a tasso fisso (compresa l’ipotesi di rinegoziazione di un precedente mutuo a tasso variabile).
In tal caso, secondo l’Agenzia il confronto va effettuato fra gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione e gli interessi calcolati con il TUR vigente al momento della stipula della rinegoziazione del mutuo.
Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento che dovesse necessitare.

Obblighi del Datore di Lavoro nell’individuazione di tutti i rischi
Secondo l’articolo 18 del D.lgs. 81/08, il Datore di Lavoro ha diversi obblighi da rispettare.
Mentre molti di questi possono essere delegati ad altre figure aziendali, ci sono due compiti specifici che devono essere gestiti direttamente dal Datore di Lavoro e non possono essere delegati:
- La Valutazione dei Rischi aziendali e la conseguente elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
- La designazione del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
Qualsiasi tentativo di delegare questi compiti è considerato nullo ai fini giuridici.
La Valutazione dei Rischi è fondamentale, poiché costituisce la base per l’intero Sistema di Prevenzione Protezione. Se non viene condotta in modo accurato, potrebbe compromettere l’efficacia delle misure di sicurezza adottate.
Anche se il Datore di Lavoro si affida al RSPP per individuare i rischi, ha delle responsabilità specifiche in questo processo. Deve fornire al RSPP tutte le informazioni necessarie per individuare e valutare i rischi, inclusi:
- Elenco dei lavoratori, compresi collaboratori esterni
- Inventari di macchinari, attrezzature
- Elenco prodotti chimici
- Descrizione delle lavorazioni svolte e delle relative procedure
- Informazioni sugli eventuali subappalti
- Mansioni e orari di lavoro dei dipendenti
- Planimetrie dei locali di lavoro
- Documentazione sugli impianti elettrici, di riscaldamento, antincendio, ecc.
- Storico degli infortuni e delle malattie professionali
- Nominativi degli addetti antincendio, del primo soccorso, del Medico Competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Il Datore di Lavoro deve partecipare attivamente e vigilare sull’attività di Valutazione dei Rischi, garantendo la disponibilità di verbali di sopralluogo e riunioni con tutte le figure coinvolte.
Inoltre, è responsabile di conoscere i rischi principali dell’azienda e di definire o condividere le azioni per gestirli e mitigarli.
Infine, deve assicurarsi che la Valutazione dei Rischi sia sempre aggiornata rispecchiando l’evoluzione dell’azienda nel tempo, con nuove attrezzature, sostanze chimiche, lavorazioni o mansioni.
La documentazione di riunioni periodiche per verificare l’adeguatezza della Valutazione dei Rischi è altamente consigliata.
FONDIRIGENTI, conto formazione piano aziendale plus
Fondirigenti, Il fondo interprofessionale più grande d’Italia per il finanziamento della formazione dei dirigenti, ha sviluppato un nuovo prodotto “Piano aziendale PLUS” dedicato alla loro formazione linguistica.
Possono accedere a questo strumento le aziende aderenti, di qualunque dimensione, che intendono proporre un percorso di aggiornamento delle competenze linguistiche richiedendo un finanziamento massimo di 5.000 euro.
Vantaggi del Piano aziendale PLUS
- tempistica ridotta: sia per la presentazione, che può essere effettuata sino al giorno precedente l’avvio delle attività formative, sia per l’approvazione del Piano, che avviene entro 24 ore dall’invio;
- condivisione diretta: dal Rappresentante Legale dell’azienda richiedente e dai dirigenti che parteciperanno alla formazione;
- formulario semplificato: assenza di sezioni contenutistiche da compilare in fase di presentazione.
FONDIMPRESA – Avviso 01/2024

FONDIMPRESA AVVISO 01/2024

Fondimpresa finanzia piani condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo.
Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi, i seguenti soggetti:
- le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti
- gli enti già iscritti, nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa
Destinatari:
- Piani aziendali: solo PMI minimo 15 allievi
- Piani Interaziendali: almeno 5 imprese aderenti e minimo 30 lavoratori in formazione con 20% dei lavoratori appartenenti a PMI
Finanziamento massimo del Conto di Sistema per azienda:
€ 50.000,00
Il team di People S.p.A. resta a disposizione per eventuali chiarimenti o domande in merito a questi argomenti.
Scopri con People come affrontare il Labirinto Normativo della Sicurezza sul Lavoro


Scopri con People come affrontare il Labirinto Normativo della
Sicurezza sul Lavoro
L’ambito della legislazione italiana relativa alla Salute e Sicurezza sul Lavoro è vasto e intricato, comprendendo una serie di leggi, norme tecniche, regolamenti, circolari, interpelli, sentenze della cassazione e accordi stato-regioni. La complessità di tale quadro spesso scoraggia coloro che desiderano approfondire l’argomento, portando molte aziende e imprenditori ad affidarsi completamente a consulenti esterni. Tuttavia, questa opzione non dovrebbe essere considerata una mera forma di “scarico” del problema, ma piuttosto un’opportunità per una comprensione più approfondita e una gestione più efficace della sicurezza sul lavoro.
La sicurezza sul lavoro non è solo una questione di carattere morale, legata alla tutela dei lavoratori, ma anche un tema strategico con impatti economici significativi, come dimostrato dai costi derivanti dalla mancanza di sicurezza che possono superare il 3% del PIL annuo. Pertanto, è fondamentale che ogni imprenditore comprenda e si occupi attivamente della sicurezza sul lavoro.
Infatti, anche il coinvolgimento di un professionista esterno potrebbe non essere sufficiente a garantire la piena conformità normativa e la gestione efficace dei rischi.
In questo contesto, People S.p.A. si propone di offrire supporto attraverso una serie di Newsletter e Webinar gratuiti, mirati a guidare imprenditori e aziende attraverso il labirinto normativo della sicurezza sul lavoro.

I temi che verranno affrontati riguarderanno:
- Il Buon Senso come Bussola
Il concetto di buon senso come guida per navigare la complessità normativa. - Obblighi del Datore di Lavoro nella Valutazione dei Rischi
L’importanza di identificare e valutare tutti i rischi sul luogo di lavoro. - Il Documento di Valutazione dei Rischi
Il ruolo centrale del DVR ai sensi dell’articolo 28 del D.lgs. 81/08. - Il Ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Esterno
Come il supporto esterno può contribuire alla gestione della sicurezza sul lavoro. - Valutazione dei Rischi per Lavoratori con Contratti Atipici
Considerazioni specifiche per lavoratori non convenzionali. - Obblighi del Datore di Lavoro verso i Lavoratori Autonomi
Responsabilità e obblighi nei confronti di categorie specifiche di lavoratori.
People S.p.A. si impegna a offrire ai propri clienti l’assistenza tecnica necessaria per concentrarsi sugli aspetti fondamentali del proprio business, liberandoli dalle incombenze burocratiche e supportandoli nella gestione dei rischi legati alla sicurezza sul lavoro.
Attraverso esempi pratici e approfondimenti, le Newsletter e i Webinar offriranno un’opportunità preziosa per navigare il complesso mondo normativo della sicurezza sul lavoro, guidando imprenditori e aziende verso una gestione più consapevole e efficace dei rischi sul luogo di lavoro.
Stay tuned per scoprire tutte le date dei prossimi webinar!
Il team di People S.p.A. resta a disposizione per eventuali chiarimenti o domande in merito a questi argomenti.
Bonus Mamme – Le Istruzioni Operative INPS


Facciamo seguito alla nostra Circolare del 17 gennaio 2024, con la quale abbiamo riportato le principali novità in materia di lavoro previste dalla Legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023), per comunicarvi che l’INPS, con circolare n. 27/2024, ha fornito le prime istruzioni operative relative all’applicazione c.d. “bonus mamme” previsto dall’ art. 1, commi da 180 a 182 della Legge in parola.
L’istituto, oltre a riepilogare i requisiti di cui sopra, ha fornito le seguenti specifiche:
a. l’esonero si applica a tutte le madri, dipendenti da datori di lavoro sia pubblici e privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli del settore agricolo, con l’esclusione del solo settore domestico;
b. la verifica del requisito soggettivo di “essere madre” si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (o secondo per il solo anno 2024) non producendo alcuna decadenza dal diritto a beneficiare dell’esonero in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre;
c. l’agevolazione spetta solo in caso di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato o alle trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine (anche a scopo di somministrazione), all’apprendistato, anche in regime di tempo parziale, instaurati e instaurandi nel periodo di vigenza dell’esonero;
d. l’applicazione dell’esonero decorre nel momento della nascita del figlio o dall’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Alla luce di quanto sopra, l’INPS fornisce i seguenti esempi:
Art. 1 c. 180 L. 231/2023
La lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli. L’esonero trova applicazione a partire dal 1°gennaio 2024.
Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025.
L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di ottobre 2025.
Art. 1 c. 181 L. 231/2023
La lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di due figli. L’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024.
Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 18 luglio 2024.
L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di luglio 2024.
Art. 1 c. 181 L. 231/2023
La lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di un figlio ed è in corso lagravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene l’11 giugno 2024. L’esonero trova applicazione a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024.
Art. 1 c. 180 e 181 L. 231/2023
La lavoratrice, alla data del 1° agosto 2024, è madre di due figli, ed è in corso la gravidanza del terzo figlio. La nascita del terzo figlio avviene in data 2 marzo 2025. Fino al 31 dicembre 2024 si applica l’esonero per le lavoratrici con due figli. Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva. A partire dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 si applica l’esonero per le lavoratrici con tre figli.
Art. 1 c. 180 L. 231/2023
La lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli, tutti di età superiore ai 18 anni. Non spetta alcuna riduzione contributiva.
e. la misura massima dell’esonero è riparametrata su base mensile per un importo massimo di 250,00 euro (€3.000/12) e, per i rapporti istaurati o risolti nel corso del mese, tale soglia sarà riproporzionata sulla base della misura giornaliera di 8,06 euro (€250,00/31) per ogni giorno di fruizione dell’incentivo;
f. lo sgravio in parola risulta strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore previsto dall’artico 1, comma 15, della medesima Legge. Resta ferma la possibilità di applicazione dell’esonero IVS previsto dall’art. 1 c. 15 in parola a decorrere dal mese successivo alla perdita dei requisiti soggettivi del bonus mamme;
g. poiché l’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato e, pertanto, la relativa disciplina non è sussumibile tra quelle previste dall’art. 107 del TFUE relativa agli aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali. Conseguentemente, l’applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
Modalità operative di richiesta dell’esonero
Ai fini della richiesta della misura in trattazione, le lavoratrici pubbliche e private, in possesso dei requisiti sopra descritti, possono comunicare al datore di lavoro la volontà di fruire dell’esonero in argomento, comunicando, tramite apposita autodichiarazione – il numero dei figli ed i relativi codici fiscali. Il datore di lavoro potrà, conseguentemente, esporre a partire dalla denuncia contributiva del mese di febbraio 2024, l’esonero spettante.
In alternativa, le lavoratrici potranno comunicare direttamente all’istituto previdenziale le informazioni relative ai codici fiscali dei figli mediante l’apposito applicativo che sarà reso disponibile sul portale istituzionale www.inps.it. Su tale possibilità, seguirà apposito messaggio da parte dell’istituto.
Al fine di agevolare le lavoratrici e i datori di lavoro nel recupero delle informazioni richieste per l’esonero in trattazione, abbiamo predisposto il modello dichiarativo allegato qui sotto, il quale ci deve essere debitamente restituito compilato e sottoscritto.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
