Direttiva UE 2023/970: trasparenza retributiva, nuovi obblighi e impatti operativi per le imprese

Trasparenza retributiva - webinar 24 aprile 2026

Webinar informativo

24 aprile 2026 – ore 11:30 (1h)
trasparenza retributiva

Direttiva UE 2023/970: cosa cambia per le imprese con la trasparenza retributiva

Dalla parità formale alla trasparenza effettiva

La Direttiva (UE) 2023/970 del 10 maggio 2023 segna un cambio di paradigma: non più solo principio di parità salariale, ma strumenti concreti di controllo e misurazione

Il decreto di recepimento introduce due pilastri fondamentali:

  • Trasparenza

  • Controllo

Gli obblighi per i datori di lavoro

Tra le principali novità:

  • Obbligo di indicare la retribuzione iniziale negli annunci

  • Divieto di chiedere la retribuzione precedente ai candidati

  • Diritto dei lavoratori a conoscere i livelli retributivi medi per sesso

  • Comunicazione periodica del gender pay gap (aziende >100 dipendenti)

Quando scatta la valutazione congiunta

Se emerge un divario ≥5% non giustificato da criteri oggettivi, l’azienda deve attivare una valutazione congiunta con i rappresentanti dei lavoratori.

Questo introduce:

  • un meccanismo di autoregolazione

  • un anticipo del rischio giudiziario

  • una responsabilità organizzativa interna

Impatti organizzativi: non è solo un adempimento

Le aziende dovranno:

  • mappare le mansioni comparabili

  • documentare i criteri retributivi

  • implementare sistemi di raccolta dati

  • integrare la trasparenza con modelli 231 e parità di genere

Non si tratta di un obbligo isolato, ma di una revisione strutturale del sistema retributivo.

Perché prepararsi prima del 2027

Gli obblighi entreranno gradualmente in vigore fino al 2031 in base alla dimensione aziendale

Informativa sulla trasparenza r…

La preparazione anticipata:

  • riduce il rischio contenzioso

  • tutela la reputazione aziendale

  • preserva l’equilibrio delle relazioni industriali

People S.p.A. e Studio Birtolo & Partners hanno attivato un percorso di assessment e adeguamento per supportare le imprese nella gestione strutturata della trasparenza retributiva.




Mobilità dei dipendenti tra fringe benefit auto e trasferte.

Mobilità dei dipendenti

Mobilità dei dipendenti tra fringe benefit auto e trasferte

La mobilità dei dipendenti rappresenta una sfida cruciale per le aziende, specialmente quando si tratta di gestire correttamente trasferte, fringe benefit, e rimborsi chilometrici. Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, è fondamentale per le imprese adeguare i propri processi amministrativi e gestionali per garantire conformità e ottimizzare i benefici fiscali.

In questo articolo, esploriamo le novità normative e le migliori pratiche per la gestione amministrativa delle trasferte, analizzando in particolare come affrontare i cambiamenti legati ai fringe benefit auto e ai rimborsi chilometrici. Un’occasione per scoprire le opportunità e le soluzioni più efficaci per una gestione strategica e conforme.




Work-life balance, etica aziendale e trasformazioni nel mondo del lavoro

💡 Work-life balance, etica aziendale e trasformazioni nel mondo del lavoro

Negli ultimi anni, il mercato del lavoro è cambiato profondamente, spinto da nuove priorità dei lavoratori, come il bilanciamento tra vita privata e professionale. Ma cosa significa realmente integrare l’etica nella gestione delle risorse umane? Quali sono i vantaggi di politiche aziendali che promuovono inclusività, flessibilità e supporto al benessere mentale?

In questo articolo esploro questi temi, riflettendo su come un approccio etico possa influire non solo sull’ambiente lavorativo, ma anche sulla società. Buona lettura! 📖




Bonus dicembre 2024: scopri chi ne ha diritto e come ottenerlo

Bonus di dicembre 2024 in busta paga, profili di applicazione.

A dicembre 2024 molti lavoratori dipendenti potranno beneficiare di un bonus extra di 100 euro in busta paga, un aiuto aggiuntivo previsto dalla Legge n°143 del 7 ottobre 2024. La recente circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 19/E del 10 ottobre 2024) chiarisce i requisiti e le modalità di applicazione di questo bonus. Se sei un lavoratore dipendente, pubblico o privato, e vuoi sapere se rientri tra i beneficiari, ti invitiamo a leggere i dettagli della circolare, che ti fornirà tutte le informazioni necessarie per accedere al beneficio.

Milano, 18 ottobre 2024

La Legge n°143 del 7 ottobre 2024 prevede in materia di lavoro subordinato “Disposizioni in materia di benefìci corrisposti ai lavoratori dipendenti”, tra le quali il riconoscimento di un Bonus pari a 100 Euro da erogarsi nel mese di dicembre 2024, unitamente al versamento della gratifica natalizia.

Si tratta di una indennità una tantum in favore dei lavoratori, ivi inclusi quelli del settore domestico, che presentano i requisiti soggettivi esplicitati peraltro nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10 ottobre 2024.

i) Presupposi soggettivi e oggettivi per l’accesso al bonus 100 euro.

L’indennità in menzione spetta ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che presentano congiuntamente i seguenti requisisti:

  1. abbiano un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro per il periodo d’imposta 2024;
  2. abbiano un coniuge, non legalmente separato, e almeno un figlio, anche adottivo, entrambi fiscalmente a carico ovvero, nell’ipotesi in cui sia presente un unico genitore (c.d. nuclei familiari monogenitoriali), abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico;
  3. abbiano un’imposta lorda, determinata sui redditi da lavoro dipendente ex art.49 TUIR, ad esclusione dei redditi derivanti da pensioni, di importo non superiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art.13 Tuir, le c.d. ‘altre detrazioni’.

Restano esclusi dalla percezione del beneficio i lavoratori assimilati ai lavoratori dipendenti ex art. 50 TUIR quali, ai fini esemplificativi, i collaboratori coordinati e continuativi.

Con riferimento ai requisiti reddituali prescritti alla lettera a), la norma prevede che ai fini del calcolo del reddito complessivo devono computarsi nella loro interezza tutti i redditi percepiti dal lavoratore nell’anno di imposta 2024, inclusi quelli percepiti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo (c.d. principio di cassa allargato). Al riguardo, ai fini del calcolo dei 28.000 euro, devono considerarsi i seguenti introiti del dipendente:

a1) redditi soggetti a cedolare secca,

a2) redditi assoggettati al regime forfettario per i quali è prevista una imposta sostitutiva,

a3) redditi derivanti da locazioni immobiliari e assoggettati a cedolare secca,

a4) la quota di agevolazione ACE,

a5) le somme elargite a titolo di liberalità dai clienti ai lavoratori impiegati nel settore della ristorazione e delle strutture ricettive,

a6) la quota esente dei redditi agevolati per i ricercatori residenti all’estero, nonché la quota esente dei redditi agevolati per i lavoratori impatriati.

In ultimo, per espressa previsione normativa, il reddito complessivo è computato al netto del reddito relativo all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Ampio spazio, inoltre, è dedicato dalla Circolare dell’AE alla composizione del nucleo familiare con riferimento ai requisiti prescritti dalla lettera b): possono beneficiare del bonus i soggetti appartenenti a nuclei familiari tradizionali, a condizione, però, che il sia il coniuge che i figli siano fiscalmente a carico del dipendente che intende beneficiare della misura. Nell’ipotesi di famiglia monogenitoriale, invece, il bonus spetta al lavoratore dipendente con almeno un figlio a carico e per il quale devono sussistere le condizioni previste in mancanza di coniuge, le quali permettono di riconoscere al primo figlio le detrazioni previste per il coniuge a carico.

Quest’ultima ipotesi si applica qualora:

  • b1) l’altro genitore è deceduto;
  • b2) l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio naturale nato fuori dal matrimonio a condizione che il lavoratore beneficiario del bonus non sia coniugato con una persona diversa da quella con il quale ha procreato il figlio ovvero, se coniugato, si sia successivamente separato legalmente ed effettivamente;
  • b3) il figlio è stato adottato da un solo genitore e questo non sia coniugato, ovvero, se coniugato, si sia successivamente separato legalmente ed effettivamente.

Per quanto riguarda l’ultimo presupposto con riferimento ai requisiti prescritti dalla lettera c), conditio sine qua non per l’accesso al bonus è la circostanza che l’imposta lorda spettante determinata sul reddito di lavoro dipendente sia maggiore delle detrazioni ex art.13 TUIR . Pertanto, ai fini della verifica del possesso dei requisiti, è necessario che vi sia capienza di reddito per usufruire del Bonus. Si precisa che tale capienza dovrà essere misurata esclusivamente sulla base delle suddette detrazioni, quelle da lavoro dipendente, e non già in relazioni alle altre tipologie di detrazioni previste ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia.

 

ii) Natura del bonus.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e, pertanto, non è soggetta ad imposte e contributi. La misura, inoltre, deve essere riparametrata ai giorni di effettivo lavoro che nell’anno d’imposta 2024 abbiano dato diritto alla retribuzione. Nessuna riduzione deve essere operata per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale. Dal tenore letterale della norma, infatti, il bonus spetta in misura piena anche i lavoratori che osservano un orario di lavoro ridotto rispetto al normale orario di lavoro prescritto dalla disposizione di legge o di contratto collettivo. Tuttavia, nelle ipotesi di più redditi di lavoro dipendente, anche per effetto di diversi contratti di lavoro part-time, i giorni di lavoro sono computati una sola volta. Circa le ipotesi in cui i familiari risultino a carico del dipendente beneficiario in corso d’anno e non per tutto il periodo fiscale, è preferibile non operare alcuna riparametrazione rispetto ai giorni in cui i familiari risultino a carico e beneficiare del bonus in misura intera.

 

iii) Modalità di riconoscimento e adempimenti del datore di lavoro.

Quanto alle modalità di erogazione, come già sopra accennato, il Decreto Omnibus stabilisce che il beneficio viene erogato direttamente dal datore di lavoro, nel mese di dicembre, in occasione dell’erogazione della tredicesima mensilità.

L’indennità, però, non è automatica: il lavoratore deve certificare per iscritto, mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti – soggettivi e oggettivi, familiari e reddituali e, a tale riguardo, si precisa che eventuali dichiarazioni mendaci avranno riflessi penali. Il lavoratore è tenuto inoltre ad indicare al datore di lavoro il codice fiscale del coniuge e del figlio a carico o del solo figlio nel caso di nucleo familiare monogenitoriale.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate, n.19/E, precisa altresì che nelle ipotesi in cui il lavoratore dipendente abbia avuto più rapporti di lavoro con diversi datori, lo stesso è tenuto a presentare all’ultimo datore – colui che materialmente eroga il bonus – le certificazioni uniche rilasciate dai precedenti ai fini dell’esatta determinazione del quantum spettante.I lavoratori part-time che abbiano più contratti di lavoro in essere con diversi datori di lavoro, fermo restando il limite massimo di 100 euro, sono tenuti ad individuare il sostituto d’imposta che dovrà versare l’indennità e nella dichiarazione sostitutiva dovranno indicare i dati per determinazione del bonus quali, ai fini esemplificativi, i redditi da lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso altri datori di lavoro.

Ai fini di eventuali controlli, il datore di lavoro è altresì tenuto alla conservazione della documentazione fornita dai dipendenti e comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla norma per l’accesso al beneficio. In ultimo, le somme erogate dal datore di lavoro sono recuperate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione in F24, esponendo apposito codice tributo – ancora in fase di definizione – a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga del bonus.

Si riporta in allegato la possibile dichiarazione da utilizzare.

Lo Studio è a disposizione per ogni supporto utile.

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo




Novità in materia di rapporto di lavoro, profili di applicazione

Compensazione dei crediti fiscali, contributivi e previdenziali.

Dal 1° luglio 2024 sono entrate in vigore alcune novità operative che riguardano la predisposizione dei modelli unificati di pagamento(F24) in materia di contributi e ritenute calcolate dal sostituto d’imposta rispetto ai rapporti di lavoro subordinato e autonomo, cosi come specificato dalla circolare 16/E del 28 giugno 2024 l’Agenzia delle Entrate.

Si rileva, in particolar modo, che in presenza di crediti fiscali, previdenziali e assicurativi, è diventata obbligatoria la trasmissione della delega di pagamento tramite i servizi ENTRATEL anche laddove il saldo finale sia superiore a zero.

Interviene, inoltre, l’impossibilità di compensare crediti fiscali, per i datori di lavoro e per le aziende che abbiano debiti erariali iscritti a ruolo, ovvero in presenza di accertamenti esecutivi in Agenzia di Riscossione per importi nel complesso superiori a € 100.000,00. Il predetto divieto non opera se il debito è oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza e non riguarda i crediti previdenziali ed assicurativi, come tra l’altro previsto dall’articolo 4 del Decreto Legge 39/2024. Il limite di € 100.000,00 deve intendersi come assoluto e, quindi, anche se il datore di lavoro avesse crediti di importo superiore a quello dei carichi pendenti presso l’erario, non ha la possibilità di effettuare alcuna compensazione, fatta salva l’estinzione del debito o la concessione di una rateazione. La disposizione configura, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito, almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia di € 100.000,00.

In riferimento alle compensazioni di crediti fiscali, in presenza di debiti erariali a ruolo da € 1.500,00 a € 100.000,00, permane il divieto di compensazione « fino a concorrenza dell’importo dei debiti (..)iscritti a ruolo per imposte erariali » secondo la previsione dell’art.31 del Decreto legge 78/2010

Nei casi in cui sia proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento esecutivo, contribuisce al raggiungimento della soglia di € 100.000,00 anche il valore del mancato pagamento degli importi dovuti a titolo provvisorio pari a 1/3, fatte salve le situazioni in cui vi siano provvedimenti di sospensione giudiziale o amministrativa.

La legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023) ha introdotto, inoltre, ulteriori restrizioni alla disciplina delle compensazioni orizzontali e ha esteso l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la compensazione di crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di Inps e Inail, come peraltro già applicato ai crediti erariali. I datori di lavoro che maturano i crediti nei confronti di INPS e INAIL, avranno- anche loro – l’obbligo quindi di trasmissione del modello F24 mediante Entratel, tuttavia potranno utilizzare in compensazione gli stessi, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, anche in presenza di somme affidate all’agente della riscossione per importi complessivamente superiori alla soglia di € 100.000,00.

L’ulteriore aspetto da considerare riguarda il termine iniziale per poter effettuare le compensazioni.

n merito al secondo punto, occorre precisare che, a partire dal 1.07.2024, si introduce un termine iniziale per poter effettuare le compensazioni; difatti:

Compensazioni INPS:

Per i Datori di lavoro non agricoli, la compensazione sarà consentita a partire dal 15° giorno del mese successivo alla scadenza della trasmissione della denuncia mensile UniEmens, ovvero dalla notifica della nota di rettifica; si ricorda che l’UniEmens viene trasmesso entro il mese successivo a quello di competenza: ad esempio per il cedolino di giugno, la trasmissione è prevista entro il 31.07

Per i Datori di lavoro agricoli, sarà possibile compensare i crediti dalla data di scadenza del versamento della dichiarazione di manodopera agricola;

Per coloro che sono iscritti alla gestione commercianti o professionisti, a partire dal 10° giorno successivo alla trasmissione della dichiarazione da cui emerge il credito stesso.

Compensazioni INAIL:

La compensazione del credito sarà consentita quando il credito risulterà registrato negli archivi dell’Istituto, quindi presumibilmente monitorando la sezione “Contabile ditta” prevista all’interno dell’area riservata a cui ha accesso ogni sostituto.

Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni sopra descritte, l’Agenzia delle Entrate può avvalersi della procedura di sospensione dell’esecuzione delle deleghe di pagamento .Nell’ipotesi in cui, dopo l’eventuale sospensione, non dovessero emergere elementi idonei per confermare lo scarto della delega, «la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione», al contrario il modello F24 sarà respinto nella sua totalità rimandando al sostituto d’imposta la necessità di procedere con un ravvedimento operoso per sanare la propria posizione.

Congedo parentale, profili di compilazione della richiesta.

Riepilogando sommariamente, la gestione economica dei congedi parentali, rispetto alle previsioni delle Leggi di Bilancio 2023-2024, prevede che fino al dodicesimo anno di vita del figlio,

  • a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione,
  • elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese
  • e alla misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024

A far data dal 2025 il secondo mese di congedo parentale sarà invece caratterizzato da un’indennità pari al 60% della retribuzione. Permane al 30% l’indennizzo per i mesi successivi fino al raggiungimento del limite di 9 mesi.

I restanti periodi di congedo parentale, infine, non sono indennizzati fino al raggiungimento del limite di 10 o 11 mesi (se il padre lavoratore esercita il diritto di astenersi dal lavoro in modo continuativo o frazionato per un periodo non inferiore a tre mesi).

Le difficoltà registrate in sede di calcolo dell’indennità risiedono sono nel fatto che la misura è prevista solo per quei genitori che hanno terminato (anche per un solo giorno) il congedo parentale successivamente alla data del 31 dicembre 2022 oppure del 31 dicembre 2023; all’uopo quindi, i datori di lavoro hanno dovuto reperire le informazioni utili con strumenti che inevitabilmente si prestano a larghi margini di errore, quali ad esempio la compilazione di autocertificazioni redatte dai dipendenti interessati.

Per cercare di porre rimedio alla suddetta situazione l’INPS, mediante il Messaggio 2283 del 19 giugno 2024, ha stabilito che in sede di compilazione della domanda (in modalità telematica) il lavoratore deve, per richiedere l’indennità con aliquota maggiorata, spuntare con ‘SI’ la dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.

Inoltre, nel caso in cui la data del parto oppure la data di ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricada nel 2022, il lavoratore dovrà indicare almeno una data tra le seguenti opzioni:

  • data ultimo giorno di congedo di maternità fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
  • data ultimo giorno di congedo di paternità alternativo fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
  • data ultimo giorno di congedo di paternità obbligatorio per il minore

La nuova procedura, come sopra regolamentata, porrà quindi gli operatori delle diverse sedi territoriali nelle condizioni di avere contezza del totale del congedo parentale indennizzato al soggetto con l’aliquota prevista per ogni lasso di tempo, facilitando inoltre l’erogazione dell’indennità da parte del Datore di Lavoro che non dovrà ricercare più alcuna informazione.

L’INPS infine ha diramato una serie di istruzioni per gli operatori delle sedi territoriali affinché possano essere rielaborate le pratiche definite antecedentemente all’applicazione della nuova procedura.

Welfare e rimborso spese per attività sportive

Con la risposta all’interpello n°144 del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese inerenti all’attività sportiva dei figli possono rientrare nel regime di esenzione fiscale e contributiva di cui all’art.51, comma 2, lettera f-bis) del Tuir, nel solo caso in cui siano all’interno di « iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica » .

Ne consegue che, in caso di richiesta di rimborso da parte del dipendente per spese sostenute per la partecipazione di propri figli ad attività sportiva promossa – ad esempio – da un’associazione sportiva che svolge corsi annuali senza l’inserimento degli stessi in un percorso scolastico o formativo, gli importi rimborsati dovranno essere assoggettati a tassazione ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir.

Lo Studio è a disposizione per ogni supporto utile.

Cordiali saluti

Luigi Birtolo




Premio “Ranking professioni – Consulente del Lavoro 2024” del Corriere della Sera: orgogliosi di essere tra i primi posti!

Siamo orgogliosi di annunciare che lo Studio Birtolo & Partners è entrato a far parte di questa prestigiosa classifica e pubblicata oggi su Corriere della Sera, frutto di anni di impegno e dedizione.

Birtolo & Partners è stato inserito tra i migliori studi dei Consulenti del Lavoro dell’Anno 2024 in Italia. Questa lista mira a far emergere le eccellenze nel campo dei consulenti del lavoro e della gestione delle risorse umane.

Birtolo & Partners continua a impegnarsi nello sviluppo di un’organizzazione eccellente, che promuova un ambiente di lavoro evoluto sia dal punto di vista professionale sia per quanto riguarda la conciliazione tra vita personale e professionale.




Rapporto biennale parità uomo – donna 2022-2023

Come noto, in data 07 maggio 2024 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge n.105/2024, legge di conversione del c.d. Decreto Coesione, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.

La legge in parola ha l’obiettivo di realizzare la riforma della politica di coesione nell’ambito della revisione del PNRR attraverso il sostegno all’autoimpiego e alla promozione dell’occupazione di giovani e donne, soprattutto nelle aree svantaggiate del Paese allo scopo, quindi, di ridurne i divari territoriali e di genere e rafforzando, in questo modo, gli interventi previsti dalla politica di coesione 2021-2027.

Di seguito, si indicano i principali interventi contenuti nel testo di legge che impattano sul mondo del lavoro:

  1. Resto al Sud 2.0 (Art.18)
  2. Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (Art.22)
  3. Bonus giovani (Art.22)
  4. Bonus donne (Art.23)
  5. Bonus zona economica speciale unica per il Mezzogiorno (Art.24)
  6. Iscrizione dei percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego e di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa e funzionamento del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL (Artt.25-26)

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti,
People SpA




Bonus Mamme – Operativa l’utility INPS per la dichiarazione delle lavoratrici

Facciamo seguito alla nostra Circolare n. 2, con la quale Vi abbiamo illustrato le modalità operative contenute nella circolare INPS n. 27/2024, per l’applicazione del c.d. “bonus mamme” previsto dall’ art. 1, commi da 180 a 182 della Legge di Bilancio 2024, per comunicarvi che, con Messaggio n. 1702 del 6 maggio 2024, l’istituto previdenziale ha rilasciato l’applicativo per la comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte della lavoratrice madre.

bonus mamme

Ricordiamo infatti che l’istituto, con circolare n.27/2024, aveva subordinato l’applicazione dell’esonero del 100% dei contributi previdenziali c/o lavoratrici madri di tre o più figli – ovvero due per il solo 2024 – di cui all’art. 1 c. 180-182 della Legge di Bilancio 2024, alla comunicazione da parte delle stesse del numero dei figli e dei relativi codici fiscali mediante uno dei seguenti modi:

  • Autodichiarazione atto di notorietà;
  • Applicativo reso disponibile sul portale istituzionale www.inps.it.

Con il mess. 1702/2024 l’INPS ha quindi rilasciato l’utility utile per la comunicazione in parola.

In particolar modo, l’istituto previdenziale chiarisce che l’utilizzo di tale applicativo è limitato ai soli casi in cui per la lavoratrice, già fruitrice del bonus in trattazione (per cui il datore di lavoro ha esposto in Uniemens il bonus spettante), non siano stati inseriti i codici fiscali dei figli nei flussi Uniemens.

L’applicativo, denominato “Utility Esonero Lavoratrici Madri”, è disponibile mediante accesso al sito dell’Istituto www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni(ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.

Al fine di agevolare l’individuazione delle lavoratrici madri per le quali sia necessaria la compilazione della dichiarazione tramite l’utility in trattazione, l’Istituto provvederà a inviare alle stesse apposita comunicazione tramite posta elettronica ordinaria.

Alla luce di quanto sopra, suggeriamo ai datori di lavoro di far compilare, alle proprie lavoratrici richiedenti il bonus in parola, il modello auto-dichiarativo in allegato alla nostra circolare n. 2/2024.

Cordiali saluti,
People SpA