DECRETO MILLEPROROGHE e aggiornamento normativo

Il 27 febbraio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 24.02.2023, n. 14, di conversione del c.d.“Decreto Milleproroghe” (Decreto-Legge n. 198/2022, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”). Oggetto di proroga sono anche alcuni termini previsti in materia di lavoro che qui di seguito vengono analizzati:

·       Smart working

Viene prorogato fino al 30 giugno 2023 il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile a favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni, attestate da idonea certificazione medica individuate dal decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022. Tale diritto viene garantito anche attraverso l’adibizione del lavoratore a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, a condizione che venga mantenuta invariata la sua retribuzione e ferme restandole disposizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Viene prorogato fino al 30 giugno 2023 il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali, a favore dei lavoratori del settore privato, genitori di almeno un figlio minore di anni 14. Il diritto può essere fatto valere a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e a condizione che la modalità di lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione da rendere.

·       Contratto di somministrazione a tempo determinato

Viene prorogata al 30 giugno 2025 la disposizione di cui all’art. 31, co. 1, D.Lgs. 81/2015, che consente all’utilizzatore, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra lo stesso e l’agenzia di somministrazione sia stato stipulato a tempo determinato, di impiegare in missione il lavoratore somministrato assunto dall’agenzia a tempo
indeterminatoper periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che si determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore stesso.

·       Fondo nuove competenze

Viene estesa a tutto il 2023 l’operatività del Fondo Nuove Competenze, il quale consente di finanziare gli oneri relativi alle ore di formazione per lo sviluppo di nuove competenze, cui possono accedere le aziende sulla base di specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro previste dai contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale.

L’ANPAL comunica, sul tema, la riapertura dei termini di presentazione delle domande al Fondo nuove competenze da parte dei datori di lavoro che permette l’invio di nuove domande fino al 27 marzo 2023.

ULTERIORI AGGIORNAMENTI

1.      Bonus benzina

Salta l’esenzione contributiva. Lo precisa un emendamento inserito dalla Camera dei deputati durante l’iter di conversione in legge del Decreto Carburanti (D. L. 5/2023). La modifica apportata riguarda l’art. 1 del Decreto, vale a dire la parte della norma che reca appunto l’esenzione.

2.     Esonero contributivo per i datori che assumono ricercatori

Art. 26 DL 13/2023

I datori di lavoro che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo possono giovarsi dell’esenzione contributiva, a partire dall’anno 2024 e per un massimo di 2 anni, per i lavoratori a tempo indeterminato assunti tra i dottori di ricerca e ricercatori universitari.

I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato dottori di ricerca o ricercatori universitari possono godere di un nuovo incentivo, nella forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali, introdotto dall’art. 26 DL 24 febbraio 2023 (c.d. Decreto PNRR 3).                                                                                            L’incentivo si rivolge ai datori di lavoro che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo, previste dall’investimento 3.3 della Missione 4 componente 2 del PNRR, ai quali viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per la sola parte a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di € 3.750 all’anno, riparametrato e applicato su base mensile, in presenza di talune condizioni.

Requisiti soggettivi e oggettivi

Il riconoscimento dell’agevolazione di lavoratori a tempo indeterminato, dotati di determinati requisiti, rientra tra gli obiettivi previsti dall’investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, ossia tra le misure volte a rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico nelle imprese, nel periodo di attuazione del Piano.
In termini di requisiti soggettivi l’incentivo trova applicazione in caso di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di lavoratori dipendenti:

  • in possesso del titolo di dottore di ricerca; oppure
  • che sono o sono stati titolari di contratti ricerca presso università o enti di ricerca, ai sensi dell’art. 22 L. 240/2010;
  • che sono o sono stati ricercatori a tempo determinato presso università, ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010.

L’esonero contributivo è riconosciuto su base mensile per un massimo di 24 mesi a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, entro il limite massimo di € 7.500 per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.                                                                                                            L’agevolazione riguarda esclusivamente i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e non trova applicazione per i premi INAIL che rimangono dovuti secondo le regole ordinarie. L’esonero previdenziale viene concesso facendo salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Ciò dovrebbe salvaguardare il lavoratore rispetto agli impatti legati al minor versamento di contributi previdenziali che non dovrebbe incidere sul futuro trattamento pensionistico.

Limiti e condizioni

I datori di lavoro possono far richiesta di esonero contributivo nel limite massimo di 2 posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata. In altri termini il finanziamento di una borsa di dottorato innovativo, disciplinata dalla Missione 4 componente 2 del PNRR, consente di assumere 2 lavoratori a tempo indeterminato per i quali è possibile fruire, previa presentazione di apposita domanda e nei limiti delle risorse disponibili, dell’esonero previdenziale. L’agevolazione si inserisce tra le misure ascrivibili tra gli aiuti di Stato, pertanto il datore di lavoro dovrà rispettare i limiti previsti dai Reg. UE 1407/2013 e Reg. UE 1408/2013 della Commissione, relativi all’applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE in tema di aiuti de minimis. Infine, l’accesso al beneficio potrà essere riconosciuto nel limite massimo di spesa di € 150 milioni per il periodo 2024-2026.

Procedura per l’ottenimento degli incentivi

La fruizione del beneficio può essere avviata dal 2024, secondo la procedura che dovrà essere individuata con decreto del Ministro dell’università di concerto con il Ministro dell’economia. Il richiamato decreto, atteso entro 90 giorni dall’entrata in vigore del DL 13/2023 ossia entro il 25 maggio 2023, dovrà disciplinare gli aspetti procedurali relativi alla modalità di fruizione del beneficio contributivo.
Le modalità pratiche con cui richiedere l’accesso all’agevolazione, nonché la relativa codifica da utilizzare nei rapporti con l’INPS, richiederanno molto probabilmente l’intervento di un documento di prassi da parte dell’Istituto di previdenza.
Il fatto che la norma consenta di iniziare a beneficiare dell’incentivo dal 2024 consentirà alla normativa secondaria, nonché all’INPS, di definire gli aspetti procedurali e implementativi per la fruizione del beneficio.

Agevolazione per gli assunti nel 2023 da chiarire

Il testo normativo non sembra limitare l’agevolazione alle persone assunte in coincidenza con l’inizio della fruizione del beneficio, consentita a partire dal 2024. Pertanto, si attendono chiarimenti e conferme circa la possibilità o meno di fruire del beneficio anche da parte dei datori di lavoro che assumono persone con i requisiti richiesti dalla norma nel 2023. La scelta non è di poco conto in quanto, qualora si aderisse all’interpretazione per cui l’accesso al beneficio è possibile solo per gli assunti dal 2024, molti datori di lavoro sarebbero incentivati a rimandare le assunzioni dei lavoratori per cui troverebbe applicazione l’incentivo previdenziale dal 2024.
Si ritiene, quindi, più aderente al testo normativo nonché alla ratio legis, volta ad incentivare le assunzioni di personale con determinati curricula, ritenere l’incentivo applicabile per le assunzioni effettuate a partire dall’entrata in vigore dell’art. 26 DL 13/2023, ossia dal 25 febbraio 2023, pur rimandato la fruizione del beneficio al 2024 come prevede la norma.

Si attendono conferme nell’auspicio arrivino nel senso di interpretare la disposizione in maniera non restrittiva.

 

Lo Studio è a disposizione per ogni supporto utile.

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo