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Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha riacceso l’attenzione su un aspetto spesso sottovalutato nella gestione della sicurezza aziendale: il rapporto tra Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e tipologia contrattuale dei lavoratori.
Il tema non riguarda solo la conformità al D.Lgs. 81/2008, ma ha ricadute dirette anche sulla validità dei contratti di lavoro, in particolare quelli a termine. Un segnale chiaro per le aziende: sicurezza, organizzazione e gestione del personale sono oggi più che mai interconnesse.

DVR e valutazione dei rischi: cosa dice il D.Lgs. 81/2008
L’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i lavoratori, tenendo conto non solo dei rischi tecnici, ma anche delle caratteristiche soggettive e organizzative, tra cui:
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genere, età e provenienza;
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tipologia contrattuale (integrazione introdotta dal D.Lgs. 106/2009).
Questo principio rafforza un concetto chiave: la forma del contratto incide sull’organizzazione del lavoro e, di conseguenza, sull’esposizione ai rischi.
Tipologia contrattuale e validità del rapporto di lavoro
Il D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act) prevede che i contratti non a tempo indeterminato – come tempo determinato, intermittente, somministrazione e apprendistato – non possano essere attivati da datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
In assenza di DVR, il rischio non è solo sanzionatorio: il contratto a termine può essere dichiarato illegittimo e convertito a tempo indeterminato, come confermato anche dalla giurisprudenza.
Contratti atipici e sicurezza: le criticità da valutare
La Circolare INL n. 1148/2020 individua alcune condizioni di rischio tipiche dei rapporti non standard, tra cui:
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minore familiarità con ambienti e procedure aziendali;
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utilizzo di attrezzature conosciute solo parzialmente;
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professionalità iniziale più fragile;
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formazione non sempre adeguatamente contestualizzata;
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minore propensione alla segnalazione delle criticità;
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maggiore complessità nella gestione di formazione, DPI, sorveglianza sanitaria ed emergenze.
Quando presenti, questi fattori devono essere analizzati nel DVR e gestiti attraverso misure organizzative, procedurali e formative mirate.
La stessa circolare chiarisce però un punto importante: se i rischi delle mansioni sono già correttamente individuati e la tipologia contrattuale non incide sull’esposizione, il DVR non è automaticamente incompleto solo perché non contiene una sezione dedicata.
Indicazioni operative per le aziende
Alla luce degli orientamenti normativi e ispettivi, oggi è fondamentale:
✔ verificare se il DVR considera le diverse tipologie contrattuali;
✔ valutare l’impatto di formazione ridotta e minore familiarità operativa;
✔ strutturare procedure di inserimento, affiancamento e vigilanza rafforzata;
✔ integrare questi aspetti nella gestione quotidiana della sicurezza.



