Novità Legge di Bilancio 2023

 

Oggetto: Novità normative previste dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197)

  1. LE MISURE PER IL LAVORO
  • Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti: la norma proroga a tutto il 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore già prevista dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, co. 121, legge 30 dicembre 2021, n. 234), nella misura di due punti percentuali con le medesime modalità e criteri. Inoltre incrementa tale misura di un punto percentuale (quindi per un totale di tre punti percentuali) a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
  • Proroga dell’esonero contributivo per assunzioni under 36: La norma estende l’esonero contributivo di cui alla legge di bilancio 2021 (legge 178/2020 articolo 1 co. 10) in favore delle nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile (cd. esonero per i giovani sotto ai 36 anni). L’esonero spetta per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Resta ferma la aliquota di computo dei trattamenti pensionistici dei lavoratori interessati dall’esonero. La applicazione dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
  • Incentivi per l’assunzione delle donne: La legge di bilancio prevede, per le nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 ai sensi dell’art. 4, cc. 9-11, L.  92/2012, l’esonero contributivo di cui alla medesima legge (riduzione dei contributi e dei premi a carico del datore di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), elevato alla misura del 100% (in luogo del 50 per cento) e nel limite massimo di importo pari ad euro 8.000 annui. L’efficacia della norma è condizionata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
  • Assunzione dei beneficiari del reddito di cittadinanza: La norma riconosce ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel medesimo arco temporale) beneficiari del reddito di cittadinanza  l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile in alternativa all’esonero previsto dall’ 8, D.L. 4/2019per l’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza.
  • Modifiche al lavoro occasionale: Le norme mirano ad estendere il perimetro di applicabilità della disciplina del contratto di prestazione occasionale mediante:
  1. A) l’aumento del limite massimo (da 5.000 a 10.000 euro l’anno) dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore (resta inalterato il limite a euro 5 mila dei compensi percepibili da ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori);
  2. B) consentendo il ricorso alle prestazioni occasionali anche da parte degli utilizzatori che occupano fino a 10 lavoratori a tempo indeterminato (precedentemente 5). La norma abroga la eccezione a favore delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori.

Per espressa previsione della norma le nuove disposizioni si applicano, nei limiti indicati, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

  • Lo smart working nel 2023 per i lavoratori fragili: La norma dispone che , fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro ove più favorevoli. La stessa proroga non è prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore).

 

  1. LE MISURE ASSISTENZIALI E PER LA FAMIGLIA
  • Assegno unico e universale nel 2023: Dal 2023 si prevede un incremento dell’assegno unico universale (AUU) per il primo anno di vita dei figli e analogo incremento per i figli fino a 3 anni di età, in presenza di redditi ISEE fino a 40.000 euro per i nuclei con tre o più figli. Si prevede inoltre di rendere strutturali gli incrementi dell’AUU previsti per i disabili dall’art. 38 del decreto-legge 73/2022, che limitava i benefici solo all’anno 2022. Gli incrementi sono resi possibili dalla limitazione a soli 7 mesi nel 2023 del reddito di cittadinanza e dalla abrogazione dello strumento a partire dal 2024.
  • Congedo parentale: La norma incrementa all’80% della retribuzione, per la durata massima di 1 mese e fino al 6° anno di vita del bambino o entro il 6° anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento, la indennità prevista per i congedi parentali (prevista al 30% della retribuzione). Interessati dalla agevolazione sono i soli lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. Si noti che la norma fa riferimento al solo primo periodo dell’art. 34, c. 1, D.Lgs. 151/2001, specificamente concernente la quota di tre mesi di congedo usufruibile da ciascun genitore.

 

  1. LE MISURE FISCALI
  • Riduzione della tassazione sui premi di risultato fino a 3.000 Euro: La norma dispone, per i premi e le somme erogate nel 2023 ai lavoratori dipendenti del settore privato, la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva.
  • Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande: La norma prevede una detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande sotto forma di imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali pari al 5%, nel limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro (l’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta). Tali somme, espressamente qualificate come redditi di lavoro dipendente, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Si noti che la norma si applica salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, e riguarda esclusivamente il settore privato per i soli titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Sono interessati i lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande a titolo di liberalità (ex art. 5, L. 287/1991).

 

  1. LE MISURE OPERATIVE DI GESTIONE DEL PERSONALE
  • TERMINI PER NOTIFICA SMART WORKING: Si segnala inoltre che, per i datori di lavoro privati, agenzie di somministrazione escluse, la comunicazione, al Ministero del Lavoro, di inizio smart working deve essere effettuata entro i 5 giorni successivi dalla sua decorrenza. Il termine dei 5 giorni decorre dall’inizio della prestazione di lavoro agile o, in caso di proroga, dall’ultimo giorno del periodo precedentemente comunicato.

 

Lo Studio è a disposizione per ogni supporto utile.

Cordiali saluti.

Luigi Birtolo